Lo scopo primario della Medicina del Lavoro è quello di tutelare a norma di legge la salute dei dipendenti che, nell’ambito del proprio lavoro in azienda, sono esposti a rischio.

SaNeCo Srl offre alle azienda la garanzia di attuare correttamente tutte le norme vigenti in materia di salute nei luoghi di lavoro attraverso il servizio di Medicina del Lavoro.

Avvalendosi dell’intervento di medici specialisti viene formulato un protocollo di accertamenti sanitari preventivi e periodici per il personale esposto a rischio.
Attraverso l’assistenza telefonica e/o via e-mail, SaNeCo offre ai propri Clienti risposte alle problematiche ricorrenti in azienda riferite alla sicurezza sul lavoro e fornisce un sistematico aggiornamento riguardo le novità legislative.

Le attività che fanno capo al Medico competente sono:

  • Stesura ed aggiornamento del Programma Sanitario
  • Istituzione e/o aggiornamento cartella sanitaria di rischio
  • Visite di Medicina del Lavoro periodiche e preassuntive
  • Rilascio Idoneità specifica per lo svolgimento della mansione
  • Sopralluogo annuale presso l’azienda
  • Documento di Valutazione del rischio previsto dall’art. 25 comma 1 lettera a
  • Stesura e presentazione della relazione sanitaria di fine anno

I medici specialisti che collaborano con SaNeCo prendono in gestione l’azienda per quanto riguarda la medicina e forniscono i servizi previsti dai vari decreti legge in vigore in materia di salute dei lavoratori.

La cartella sanitaria informatizzata è il nuovo strumento nato dall’impegno di SaNeCo nel migliorare costantemente la qualità e l’efficienza del servizio erogato al Cliente. Il Medico Competente, avvalendosi di un così completo strumento informatizzato, redige in maniera rapida e puntuale la cartella sanitaria ottimizzando la procedura di ingresso dei dati, sia nei tempi che nel dettaglio delle informazioni. Un sistema di back-up appositamente studiato da tecnici esperti, protegge ed archivia ogni dato su supporto informatico, in piena rispondenza ai dettami della nuova normativa sulla privacy, garantendo, in caso di bisogno, copia della cartella sanitaria in tempi brevissimi.

Per esecuzione del Protocollo Sanitario si intende l’intera attività di gestione ed esecuzione degli accertamenti sanitari richiesti dal Medico Specialista.
L’estrema flessibilità del servizio consente un’organizzazione adeguata alle esigenze specifiche di ogni singola azienda, con il minimo dispendio di tempo per il lavoratore.
Per la gestione dei referti, SaNeCo si avvale di un programma informatizzato in grado di fornire il dettaglio analitico di tutti gli interventi eseguiti ai dipendenti che riporta: data intervento, nome e cognome del dipendente al quale è stato eseguito l’intervento, tipologia di intervento (es. visita medica, spirometria, esami ematochimici, etc.).

Il Medico Competente valuta, inoltre, l’idoneità al lavoro notturno (intendendosi per lavoro notturno la persona che per 90 giorni lavora almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra le 24 e le 5).

Il rilascio dell’idoneità al lavoro per persone minori è compiuto dal Medico Competente per rispondere all’ obbligo che deriva per le aziende in caso di assunzione di lavoratori che non hanno raggiunto la maggiore età.

Come previsto dalle leggi vigenti, il medico specialista dopo aver visitato i lavoratori e valutato i referti degli esami integrativi, previsti dal protocollo sanitario, redige il giudizio di idoneità specifica al lavoro, con eventuali limitazioni e/o prescrizioni nel caso di problematiche legate allo stato di salute.

SaNeCo, grazie alla possibilità di utilizzare sofisticate apparecchiature portatili certificate, offre a tutte le aziende, l’intero servizio di gestione dei protocolli sanitari e l’esecuzione dei più importanti esami strumentali di screening, direttamente presso la loro sede, evitando inutili e costose perdite di tempo per gli spostamenti del personale.

La conferenza unificata Stato – Regione del 30 ottobre 2007 e il successivo provvedimento del 17 settembre 2008 ha regolamentato la complessa materia riguardante l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti.

L’art. 4 del provvedimento del 30 ottobre 2007 prevede che:
Il Datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’ Allegato 1, qualunque sia il tipo di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
Il Medico Competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato I e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione secondo le modalità definite nell’art. 8.

L’ Allegato I (intesa 30 ottobre 2007) prevede il controllo per l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per le mansioni inerenti le attività di trasporto ovvero veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra, merci (es. muletti), addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti, ecc.

L’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n°125 prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e possibilità da parte del Medico Competente di effettuare controlli alcoolimetrici.

Il provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Esempi di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per le quali si fa divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sono: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida categoria B, C, D e E, addetti lla guida di macchine movimentazione terra e merci, tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza, ecc..

SaNeCo, in stretta collaborazione con i suoi specialisti, vista la frequente comparsa di patologie oculari connesse all’intenso utilizzo dei videoterminali, ha definito un protocollo di visite ed esami mirati, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs 242/96.

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Il datore di lavoro, prima dell’inserimento in un ambiente lavorativo e prima dello svolgimento di attività ove esiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria, deve sottoporre il lavoratore ad una visita di pre-assunzione per valutarne l’idoneità al lavoro che gli verrà assegnato.

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